Patteggiamento: rimborso spese alla parte civile

Per quanto concerne il patteggiamento l’art. 444 c.p.p. pone a carico dell’imputato che lo chiede il rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile . Per quanto riguarda l’imputato pertanto il problema del rimborso delle spese di costituzione di parte civile nel patteggiamento non si pone. Ci sono divergenze invece per quanto riguarda il responsabile civile citato in giudizio.

La Cassazione (da ultimo : Cass. 12.1.2010 n.4936 ) esclude che il responsabile civile debba pagare le spese di costituzione della parte civile nel patteggiamento; per quanto riguarda i Tribunali invece è interessante osservare , nella vicenda Parmalat, come il Tribunale di Milano si allinei alla Cassazione mentre il Tribunale di Parma ponga anche a carico del responsabile civile, oltre che dell’imputato, nel caso di patteggiamento, il rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile.<br>I motivi adotti nel caso di esclusione sono, oltre all’ orientamento della Cassazione:
– L’art. 444 c.p.p. comma 2 dispone che soltanto l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
– non è possibile estendere la norma de qua al responsabile civile neppure sulla base della sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 444 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il Giudice condannasse l’imputato al pagamento delle spese legali in favore della parte civile, senza pronunciarsi affatto sulla posizione del responsabile civile
In realtà l’art. 444 c.p.p. ( patteggiamento)non dispone che SOLTANTO l’imputato deve essere condannato al rimborso delle spese di costituzione della parte civile, mentre nulla dispone relativamente al responsabile civile.
A mio parere quindi occorre stabilire se la disposizione dell’art. 444 sia una norma eccezionale , non suscettibile di applicazione analogica o sia soltanto una norma che conferma quanto deriva dall’applicazione dei principi generali del diritto , applicati alla luce della costituzione e della legislazione europea. Personalmente propendo per questa seconda tesi .
Secondo l’art. 445 c.p.p. infatti, ” Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza (di patteggiamento) e’ equiparata a una pronuncia di condanna”. A parte la discussione di teoria generale sulla natura della sentenza di patteggiamento, interpretando la disposizione secondo l’art. 12 delle Preleggi , senza un’espressa previsione legislativa contraria la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una condanna.
D’altra parte l’art. 91 c.p.c. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. La condanna dell’imputato al rimborso delle spese legali quindi oltre che dallo specifica disposizione dell’art. 444 c.p.p. deriva anche dai principi generali. E’ vero che è esclusa l’efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi, ma nel nostro caso si tratta di un’ efficacia interna al processo de quo. Il responsabile civile non ha parte attiva nel patteggiamento ma è parte nel processo concluso con il patteggiamento se è stato regolarmente citato e quindi deve sopportare le conseguenze della condanna ( e quindi della soccombenza) dell’imputato , di cui risponde agli effetti civili. La soccombenza infatti si determina al momento della citazione , momento nel quale il responsabile civile era parte del processo , che si è concluso con la sua soccombenza indiretta e quindi deve rimborsare le spese legali di costituzione della parte civile almeno fino al momento della sua uscita dal processo.
Da notare che nei giudizi di patteggiamento del processo Parmalat ,presso il Tribunale di Parma, il responsabile civile è stato condannato in solido con l’imputato al rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile. Nel caso Parmalat il problema è importante in quanto gli imputati persone fisiche sono normalmente incapienti mentre il responsabile civile è solvibile . Per una tutela sostanziale del diritto di difesa quindi è necessario il coinvolgimento del responsabile civile nel rimborso delle spese legali a favore della parte civile , spese cui tra l’altro ha dato luogo (basti pensare alle attività ed alle spese necessarie per l’ottenimento e la notifica del decreto di citazione del responsabile civile). Pertanto sembra più conforme ad un’interpretazione costituzionalmente orientata , a tutela del diritto di difesa , stabilito dalla Costituzione e dalla legislazione europea, che anche il responsabile civile sia condannato al rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile.

Avv. Giuseppe Tarditi