Anatocismo ed interessi superiori al tasso legale

Anatocismo e gli interessi superiori al tasso legale non sono dovuti, se non approvati espressamente per iscritto.

Sgomberiamo in primo luogo il  campo da alcune pregiudiziali di cui ormai la giurisprudenza si è sbarazzata,anche se concettualmente meriterebbero un approfondimento:

1)      la mancata  contestazione degli estratti conto nei tempi indicati dalla banca non impedisce al correntista di impugnare la validità del rapporto  .

nulla rileva poi che, sempre nel corso del rapporto, sia eventualmente intervenuta tacita approvazione del conto. Molto si è discusso, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla portata ed efficacia di siffatta approvazione tacita, strettamente connessa alla natura dell’estratto conto bancario. Secondo l’opinione assolutamente prevalente, lo stesso è considerato mero documento contabile, precisandosi che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l’esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano ( tra le altre  Cass. 11/3/1996 n. 1978).

2)      il pagamento di interessi non costituisce adempimento di un obbligazione naturale che escluderebbe il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato,in quanto manca la spontaneità di tale adempimento

Spesso tali questioni vengono più o meno artatamente predisposte dalle difese delle banche e rischiano di confondere le idee evitando di concentrarsi sul nocciolo dei problemi .

ANATOCISMO.

L’anatocismo è la produzione di interessi da parte degli interessi maturati sul capitale (prestato) originario,che vengono quindi capitalizzati, dando luogo a quello che si chiama interesse composto.

La legge ammette l’anatocismo, ma solo a determinate condizioni e soprattutto solo in presenza di espressa pattuizione tra le parti. Inoltre gli interessi anatocistici calcolati su base trimestrale sono  illegittimi in quanto in contrasto con l’art. 1823  del c.c che prevede un limite semestrale, in assenza di norme giuridiche contrarie.Su tale questione si è più volte espressa la giurisprudenza di merito e da ultimo la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite. Per effetto della pronuncia 452/200 della Corte Costituzionale,  che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’art. 25, comma 3, del dlgs 342/1999 (contenente modifiche al dlgs n.385 del 1993, recante il testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), le clausole anatocistiche restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successine temporale delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore. Alla stregua di questa normativa esse clausole,- basate su un uso di natura  negoziale (quindi non fonte di norme giuridiche con valore di legge),  anziché su una norma consuetudinaria , fonte di diritto, non hanno la forza di legge  richiesta dall’art. 1823 per  legittimarne l’applicazione.

Di conseguenza  le clausole che li prevedono devono essere considerate nulle, perché stipulate in violazione dell’art.1823 del c.c.. La clausola nulla che li prevede non sarà quindi sostituita da nessun altra clausola legale, per cui anche le somme addebitate per effetto dell’anatocismo saranno da considerarsi indebitamente trattenute .

L’importante conseguenza è che  si dovranno applicare,per tutta la durata del rapporto, gli interessi semplici  solo sul capitale originario. Questa conseguenza giuridicamente ineccepibile, è ormai accettata dall’orientamento giurisprudenziale prevalente ,anche se per una parte significativa della giurisprudenza si dovrebbe sostituire l’interesse composto trimestrale con quello annuale. Quest’ultimo orientamento mi sembra sostanzialmente corretto perchè rispetta il principio giuridico e “naturale “ della produzione annuale dei frutti e della parità delle condizioni tra cliente e banca,che non ha mai negato la corresponsione degli interessi passivi annuali.

Nella pratica è quindi importante , sic stantibus rebus, che nella domanda venga richiesta in via principale la sostituzione degli interessi composti trimestrali con i soli interessi semplici ed in via subordinata con quelli composti annuali.

INTERESSI A TASSO SUPERIORE A QUELLO LEGALE.

I.                    STORIA.

L’art 1284del  c.c. stabilisce che gli interessi superiori al tasso legale devono essere concordati per iscritto;in caso contrario vengono sostituiti dal tasso legale.

 Come è noto dal 1990  fino al 1 gennaio1997  il tasso legale è stato del 10% , anche quando l’inflazione ed i rendimenti dei titoli di stato, e quindi ancor più gli interessi pagati alle banche, erano largamente superiori. Con il diminuire dell’inflazione il tasso è stato ridotto al 5% dal 1° gennaio1997 . Il meccanismo era però troppo vischioso, in relazione al rapido cambiamento dell’inflazione e della remunerazione del denaro sul mercato e quindi  dei tassi dei titoli di Stato e  anche dei tassi bancari. Per questo motivo il tasso legale è stato reso meno vischioso, nel senso che la sua modifica ,dal 1998, viene fatta direttamente Ministro,in relazione all’andamento dei bot annuali e non richiede più la necessità di una  legge. Nella tabella di cui all.1 sono evidenziati i tassi legali dal 1942 al 2006.

Nei contratti di conto corrente fino al 1993, data di entrata in vigore del Testo Unico Bancario (TUB) venivano usati dei modulari predisposti dalle Banche , e standardizzati dall’ABI,l’organismo di coordinamento delle Banche,in cui all’art 7 si prevedeva che gli interessi debitori si uniformassero automaticamente agli “usi di piazza”.

  La clausola di cui  sopra, dapprima ritenuta sufficiente dalla maggior parte della giurisprudenza  per integrare per relationem il requisito della forma scritta , è stata verso la fine degli anni ottanta invece ritenuta inidonea a tale scopo, perchè gli usi di piazza  erano variabili o comunque  regolati da un cartello tra le banche che tendeva ad uniformarli ma in maniera illegittima. Il debitore  pertanto era lasciato alla mercè del potere discrezionale della banca che poteva decidere autonomamente l’entità degli interessi , attraverso l’applicazione più o meno uniforme di usi di piazza, che inoltre essa contribuiva a determinare con un cartello con le altre Banche. Successivamente è intervenuta la legislazione che ha stabilito che la clausola di determinazione degli interessi  con rinvio agli usi di piazza è nulla, attraverso la disposizione contenuta nell’art. 4 della legge n. 154/1992, entrata in vigore in data 8 luglio 1992, che ha appunto introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse , introducendo il criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 della legge 154/1992 (sostituito dall’art. 117, VII comma lettera a della legge n. 385/1993 – T.U.B.) per cui si dovevano applicare, anziché quelli  di piazza, gli interessi corrispondenti al tasso minimo per le operazioni attive  o massimo (per le operazioni passive) dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.In applicazione di tale legge la clausola de qua è sparita dai modulari e gli interessi vengono stabiliti a priori in maniera espressa   e modificati con una procedura che ne determina la conoscenza da parte del cliente. Per i contratti stipulati dopo il 1993 pertanto non ci sono particolari problemi.

Rimane il problema dei contratti  stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regime, in particolare su quale interesse applicare,  in quanto su questo punto la giurisprudenza non  è uniforme.

II. CRITERI  UTILIZZATI

 Per una parte della giurisprudenza  si deve applicare l’interesse legale,come recita l’art.1284. Premesso che tale criterio mi sembra il più corretto e lineare e che comunque deve essere data al debitore cliente la possibilità di richiedere l’applicazione di tale criterio , come sarà più avanti argomentato, si ritiene opportuno esaminare anche gli altri orientamenti.

 Secondo un altro orientamento, infatti ,che si fonda sull’imperatività della norma e sulla sua sostituzione alla volontà privata, occorre utilizzare  l’interesse legale sulla parte del rapporto  fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (che non  hanno  effetto retroattivo) e poi applicare il criterio sostitutivo dell’art.117 del TUB.

C’è poi un terzo orientamento per cui tale criterio  si dovrebbe applicare fin dall’inizio del rapporto, in quanto la legge regola direttamente in modo imperativo il rapporto e  modifica il contenuto stesso del contratto originario, rimasto senza regolamentazione ,vista la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza.

 Secondo parte della giurisprudenza poi tale tasso  sarebbe quello dei dodici mesi antecedenti la scadenza di ciascuna chiusura trimestrale, secondo un’ altra parte  invece si dovrebbe fare riferimento all’anno precedente alla stipula del contratto ed applicare tale tasso per tutta la durata del  rapporto,anche se tale tasso è diventato completamente irrealistico. In concreto con quest’ultima interpretazione, tra l’altro quella più aderente al testo letterale della legge,  si avrebbe abbastanza normalmente  l’applicazione di tassi debitori del 14-18%(tassi dei bot annuali vigenti negli anni ’80-90, anni di stipula dei contratti pre-’92) anche ad anni (95-2006) in  cui la remunerazione del denaro è ai livelli del 2-3% (livello a cui è giunto in questi anni il tasso legale).

Ciò comporterebbe una manifesta illogicità economica e giuridica, costringendo il debitore ad accettare  un tasso fisso molto elevato per tutta la durata del rapporto senza che egli abbia avuto l’intenzione di stipulare un contratto a tasso fisso. Inoltre si andrebbe contro la tutela del cliente , scopo invece primario della legge sulla trasparenza (TUB),che si troverebbe a dover pagare degli interessi superiori a  quelli di mercato, non previsti in sede di stipula del contratto ed addirittura superiori alle soglie usurarie, trasformando infine un contratto di durata ,per sua natura a condizioni variabili nel tempo, in un rapporto a tasso fisso, indipendentemente dalla volontà del cliente.

Sembra pertanto preferibile la soluzione che prevede l’adeguamento, anno per anno dell’interesse annuale dei bot  (il riferimento dell’art.117 TUB all’anno precedente fa presumere una cadenza annuale dei conti, facilitando inoltre i conteggi e quindi fa preferire la cadenza annuale a quella trimestrale). Rimane inoltre aperto il problema se sui rapporti in questione si debba applicare il tasso minimo o massimo dei bot annuali emessi nell’anno antecedente.  Sul punto c’è divergenza nella giurisprudenza in quanto gli interessi  dovuti dal debitore cliente rientrano nelle operazioni attive (soggette al tasso minimo), se si fa riferimento alla Banca, le cui operazioni attive sono quelle produttive di interessi (come sostiene per.es il Tribunale di Mantova), mentre  rientrano nelle operazioni passive (soggette al tasso massimo)se si  fa riferimento alla posizione del correntista e non a quella della banca.  La questione non è di poco conto in quanto la differenza tra tasso minimo e massimo  dei bot annuali emessi durante l’anno (una quindicina di emissioni all’anno)negli anni di cui si discute era  del 1,5- 2,5%.

L’interpretazione letterale  fa propendere marginalmente verso il fatto che ci si riferisca alla banca, soggetto letterale della maggior parte degli articoli della legge e quindi si dovrebbe applicare il tasso minimo (quello previsto per le operazioni attive della banca) .D’altra parte è anche vero che comunemente quando si parla di interessi passivi,ci si riferisce alla posizione del correntista,anche se qui si parla di operazioni e non di interessi.

Su tutti questi punti credo che occorra interpretare la  lettera della legge lasciandosi guidare dal suo spirito e dai principi della logica giuridica ed economica.

 Alla stregua di questi criteri, tenendo conto  dello spirito della legge , in particolare del favor al cliente- debitore, temperato però dalla necessità di tener conto della funzione creditoria della Banca e privilegiando la natura di contratto di durata del contratto di conto corrente bancario,credo che la miglior conclusione dal punto di vista giuridico-economico sia quella di adottare,  come criterio sostitutivo della clausola di rinvio agli usi, l’interesse massimo dei bot annuali emessi nell’anno precedente  per ogni singolo anno di durata del contratto di conto corrente.

In tal modo si rispetterebbe lo spirito della legge che, in assenza di pattuizioni espresse e quindi di regolamentazione del rapporto,a causa della nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, non vuol penalizzare nessuna delle parti con l’adozione troppo rigida e quindi poco aderente al mercato(negli anni ’90) dell’interesse legale e con il riconoscimento di un equo guadagno per la funzione creditizia, attraverso lo spread tra interesse minimo e massimo dei bot annuali emessi nell’anno antecedente. E’ appena il   caso  di notare che in tal modo ci si avvicinerebbe al tasso legale ,che ,a partire dal 1997 si è variabilizzato adattandosi al mercato proprio attraverso  le modifiche ministeriali che prendono come riferimento proprio il tasso dei bot annuali.

III. DIFFERENZA TRA LE FATTISRECIE DELL’ART.1284 C.C. E117 DEL TUB.

Indipendentemente dal fatto che sia o meno in gioco, come documento processuale, la famosa clausola 7 dei modulari ABI, occorre distinguere nettamente da un punto di vista logico-giuridico il caso in cui si agisca ex art.1284 dai casi in cui si faccia valere la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza.

Quando si agisce ex  art. 1284 cod. civ. si nega la debenza degli interessi superiori al tasso legale perché non sono stati approvati per iscritto. Il debitore non deve provare niente né chiedere che sia dichiarata nulla la clausola di rinvio agli usi di piazza. Se talvolta in relazione a tale clausola si parla di nullità anche in riferimento all’art.1284 del c.c., se ne parla impropriamente. In realtà non si tratta  di nullità, ma di insufficienza ad integrare il requisito della forma scritta. La nullità sancita dal comma 6 dell’art.117 del TUB , richiamato dal comma 7 dello stesso articolo, è ontologicamente diversa dalla fattispecie di cui all’art.1284, anche se materialmente è in contestazione sempre la stessa clausola  e lo stesso documento materiale (l’art. 7 del modulario ABI).  Essa infatti può essere oggetto di contestazione in quanto insufficiente da integrare il requisito della forma scritta o per farne dichiarare la nullità, come sanzione per la violazione di una norma imperativa.

Ciò è tanto vero che le disposizioni del TUB non si applicano ai rapporti antecedenti l’entrata in vigore dello stesso e possono essere fatte valere solo dal cliente, se a lui più favorevoli. E’ quindi il cliente debitore (in sede di citazione o di opposizione a  decreto ingiuntivo)che deve scegliere se:

chiedere l’accertamento della non debenza degli interessi ultralegali per mancanza di approvazione per iscritto e di conseguenza la modifica delle poste del conto corrente con la sostituzione degli interessi passivi  ultralegali con quelli legali e la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca, oltre agli interessi attivi (se e dal giorno in cui   per effetto di tale sostituzione il conto dovesse diventare attivo)

o se chiedere che venga dichiarata, ricorrendone i presupposti, la nullità della clausola de qua ai sensi della legge del 1992 poi recepita nel TUB,con le conseguenze di cui al comma 7 dell’art.117 del TUB.

Vorrei solo ribadire che, a mio parere, i presupposti non ci sono se si tratta di rapporti sorti prima della legge, in quanto sotto il profilo della norma del TUB la nullità è una sanzione per la sua inottemperanza e per logica  non si possono disattendere  norme non ancora esistenti, tanto è vero che espressamente il legislatore afferma che le norme del TUB non si applicano ai rapporti antecedenti ( vedasi art.161 comma 6° T.U.385/1993 ove si legge: “i contratti già conclusi… restano regolati dalle norme anteriori”). Anche se si vuole  interpretare l’espressione ..”i contratti già conclusi”come “i rapporti già esauriti” e, privilegiando  la natura di contratto di durata  del conto corrente, applicare l’art.117 TUB  ai rapporti ancora in corso all’entrata dello stesso, anche se sulla base di contratti conclusi prima, non si vede però con che logica giuridica si possa applicare il criterio dell’art. 117 TUB se  chi agisce (in opposizione o con citazione) chiede l’applicazione dell’art.1284 del cod. civ. Il giudice infatti deve rispondere al petitum e non può dichiarare la nullità di una clausola di cui si chiede soltanto l’insufficienza ad integrare il requisito dell’approvazione  per iscritto. Di più non si vede come si possa applicare una norma che può essere fatta valere solo nell’interesse del cliente se questi non chiede che sia fatta valere! Si ritorna perciò alla situazione vigente prima della legge del 1992, con la sostituzione dell’interesse legale all’interesse ultralegale non concordato per iscritto! 

Vista la casistica di cui sopra  assolutamente non univoca (tasso minimo o massimo dei bot annuali, tasso fisso dall’anno antecedente la conclusione del contratto o aggiornati di anno in anno?), sarà una  scommessa di chi agisce, sulla base di quello che il Tribunale o la Corte d’appello locale deciderà sul modo di applicazione dell’art.117,   scegliere se agire sulla base del 1284 cod. civ o sulla base del TUB. Nel caso mi sembra che la teoria empirica di matrice americana, per cui la norma giuridica non è altro che la previsione della probabilità di quello che deciderà il Giudice , che tanto (ci) scandalizzava,come studenti idealisti, trovi piena conferma. Basta guardare la diversità della giurisprudenza per cui, per gli stessi identici fatti e con gli stessi identici documenti prodotti,  si può ottenere la restituzione di 100.000 Euro da alcune Corti, o addirittura  per altre Corti, si deve pagare interessi superiori a quelli addebitati dalla banca , se viene deciso di applicare come tasso fisso per  tutta la durata del rapporto il bot massimo dell’anno antecedente alla conclusione del contratto, relativamente ad anni in cui i tassi dei bot annuali erano superiori al 15%, rispetto al 2-3% degli ultimi dieci  anni ! Alla faccia del favor debitoris e  della legge sulla trasparenza!

E’ appena il caso di far notare che una soluzione della Suprema Corte  che accogliesse il principio della sostituzione del tasso ultralegale con quello legale, o comunque  della modifica di anno in anno del tasso di riferimento dei bot annuali, corrisponderebbe alla logica giuridico –economica, privilegiando la natura di rapporto di durata del contratto di conto corrente, quella stessa natura che si invoca poi per chiedere l’applicazione delle norme del TUB ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa. Inoltre tale soluzione eliminerebbe  l’abnormità dell’adozione di un tasso fisso per tutta la durata del contratto di conto corrente, tasso fisso tra l’altro non concordato e non voluto sia nella sua natura che nell’entità.

Da notare infine che l’una o l’altra delle soluzioni proposte ( sostituzione col tasso legale o con il tasso dei bot annuali modificati di anno in anno) porterebbe a risultati simili, con innegabili vantaggi anche sul piano della certezza del diritto, dato che il tasso legale viene periodicamente aggiornato proprio sulla base del tasso dei bot annuali dell’anno precedente.

CONCLUSIONE OPERATIVA

 Volendo ottenere l’applicazione dell’interesse legale in sostituzione di quelli applicati dalla banca ed escludere i problemi derivanti dall’applicazione del criterio dell’art. 117 TUB,  si può impostare la domanda  agendo ex art. 1284 cod.civ. senza chiedere la  dichiarazione di nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, ma sostenendone l’inidoneità ad integrare il requisito dell’approvazione per iscritto. Da un punto di vista tattico conviene limitarsi  a chiedere l’applicazione del 1284 c.c. lasciando alla banca l’onere  di  produrre il contratto con la famosa clausola  di cui al n.7 dei modulari ABI ante 1992, produzione alla quale si opporrebbe l’insufficienza di cui sopra. Per maggior sicurezza si potrebbe poi chiedere ,solo in via subordinata ,la dichiarazione di nullità della clausola.

 AZIONE DI ACCERTAMENTO O CONDANNA? PRESCRIZIONE

Sia per l’anatocismo che per gli interessi ultralegali c’è il problema della prescrizione.

Ovviamente si può chiedere in via preliminare che sia dichiarato dovuto solo l’interresse legale,in sostituzione di quello addebitato sulla base degli usi di piazza o di aggiornamenti successivi non approvati espressamente per iscritto,con una modifica dell’originario contratto.   Tale azione di accertamento è imprescrittibile

Il problema sorge quando invece si chiede la restituzione di quanto indebitamente percepito. In questo caso la prescrizione è decennale. Si tratta di stabilire da che data parte la prescrizione. Secondo un orientamento più vecchio ma ancora saldo nelle Corti, la prescrizione si applica partendo dal decimo anno anteriore alla data della domanda .Secondo un altro orientamento più recente la stessa si applica a decorrere dalla fine del rapporto.  A questo orientamento, che condivido, si ricollegano alcune sentenze della Suprema Corte,non sul punto specifico, ma sulla natura del contratto di conto corrente e che ne privilegiano l’unitarietà.

 La Corte di Cassazione, infatti,  nella sentenza n. 2262 del 09 aprile 1984, con riferimento ad un contratto di apertura di credito da utilizzarsi mediante conto corrente, ha statuito che “Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente sia con riguardo al mandato (Sent. 06/07/1976 n. 2505) . Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392; e 25/07/1972 n. 2545)”

La decorrenza dalla chiusura del rapporto viene indirettamente confermata dalla decorrenza della prescrizione della garanzia fideiussoria. La Corte di Cassazione, Sez. I, 14 aprile 1998 n. 3783 ha statuito infatti che: “ Il termine di prescrizione del diritto, per la banca, di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l’apertura di credito in conto corrente non decorre dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall’apertura di credito e dalla chiusura del conto corrente”.

Questo orientamento ha trovato una conferma diretta sul punto della decorrenza della prescrizione  dalla sentenza della Corte di Cassazione,  sez. I civile n. 10127/05  dep. il14maggio2005, che conferma la decisione della Corte d’Appello di Lecce sella decorrenza della prescrizione dalla data di  chiusura del rapporto

Da un punto di vista teorico si può forse aggirare il problema della prescrizione senza chiedere la condanna alla restituzione, ma chiedendo solo la dichiarazione che non sono dovuti gli interessi ultralegali,( per mancanza di forma scritta o dichiarazione di nullità della clausola di rinvio agli usi, secondo quanto detto sopra),la conseguente sostituzione con quelli legali e la modifica delle poste di dare ed avere del conto corrente. Si tratta di un’azione, che a prima vista potrebbe sembrare inutile se non è seguita da un’azione di condanna. In realtà si tratterebbe non di mero accertamento ma di accertamento costitutivo, perché inciderebbe nel rapporto di durata tuttora in corso e lo modificherebbe  rendendolo conforme al diritto. L’interesse ad agire non potrebbe essere negato in quanto il cliente potrebbe poi servirsi della sentenza  per utilizzare il rapporto modificato in senso favorevole, per es. con l’emissione di assegni, nell’ambito delle disponibilità emerse dalla modifica dei conti o con la richiesta della chiusura e del saldo, se divenuto positivo, per effetto della modifica. La sentenza interverrebbe quindi all’interno del rapporto, senza bisogno di una sentenza di condanna o di chiusura preventiva del conto. Questa soluzione potrebbe essere però pericolosa in quanto potrebbe generare ulteriori conflitti, se la banca non si conformasse alla modifica del rapporto, invocando,secondo me, a torto, la necessità di un’azione di condanna , che dovrebbe essere successivamente proposta, con il rischio che il Giudice ponga a carico del cliente debitore le spese di ctu, che dovrebbe essere rifatta, tenendo conto della prescrizione.

Il fatto però che l’azione di accertamento non sia prescrittibile e che quindi, finchè rimane in vita il contratto,si possa chiedere la modifica delle poste all’interno del rapporto,come in altri contratti di durata ,come la somministrazione, è un elemento in più per confermare che la prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto.

Proprio perchè la più recente giurisprudenza sembra orientata in tal senso (v. Cass. 10127/05) , è meglio non correre rischi chiedendo direttamente la sentenza di condanna, a meno che l’orientamento locale del Tribunale o della Corte d’appello sia contrario e non si voglia o possa affrontare tutti i gradi di giudizio.

ALTRE AVVERTENZE PRATICHE

Solo per completezza di trattazione occorre sottolineare che la giurisprudenza più recente ha dichiaratola nullità anche delle clausole di commissione di massimo scoperto, non approvate espressamente, e dell’attribuzione di giorni di valuta favorevoli alla banca, ma non corrispondenti alla reale disponibilità della liquidità. Anche tali elementi, soprattutto il primo, dovrebbero essere considerati nella domanda. Sul punto si raccomanda la lettura completa della sentenza 10127/05 della I sez.civ. della Suprema Corte.

Un’ulteriore avvertenza è quella di assicurarsi ,nella richiesta di ctu e nella formulazione del quesito, che il consulente possa esperire tutte le indagini necessarie, anche presso la banca ed al di là della documentazione di causa . Se infatti ci fosse qualche carenza nella documentazione, così complessa, perché bisogna ricostruire tutto il rapporto senza soluzione di continuità, la consulenza potrà eventualmente mettervi rimedio

ALL.1 TABELLA TASSI LEGALI E DECORRENZA

Giorno di decorrenza (e provvedimento)

Tasso

21 aprile 1942 (R.D. 262/42):                  5.0 %

16 dicembre 1990 (L. 353/90):                10.0 %

1 gennaio 1997 (L. 662/96):                     5.0 %

1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998):         2.5 %

1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000):         3.5 %

1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001):         3.0 %

1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003):           2.5 %
Sugli argomenti trattati mi sembrano particolarmente interessanti le seguenti sentenze a cui si rimanda per un approfondimento:

I. Tribunale di Mantova, sez. II – 16.1.2004 Giudice Mauro Bernardi per gli interessanti spunti ,anche se non tutti condivisibili (per es. l’applicazione del tasso del bot annuale minimo e non massimo)

II. Cassazione Sezione Prima Civile sentenza n. 10127/05, quest’ultima perché contiene l’esplicito riferimento al contratto di conto corrente da parte della Suprema Corte del principio della decorrenza della prescrizione dalla data di chiusura del rapporto, sulla base della considerazione dell’unitarietà nel tempo di detto rapporto,principio affermato dalla stessa Corte in altre occasioni ma non direttamente rispetto alla problematica in esame. (v.in particolare pag.13)

III. Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004, che ha risolto a livello Sezioni Unite le diverse posizioni della Suprema Corte in merito all’ anatocismo.
Peril testo completo delle sentenze di cui sopra consulta il seguente link:

Sentenze su anatocismo, interessi ultralegali e prescrizione

Avv. Giuseppe Tarditi