Costituzione di parte civile ex dlgs 231 01

Costituzione parte civile nel processo penale ex dlgs 231 01.
Il dlgs 231 01 ha posto il problema della costituzione di parte civile nel processo penale direttamente contro gli enti. La giurisprudenza milanese sul punto è negativa. Secondo me però non tiene in debito conto la ratio del dlgs 231 01 e la distinzione tra il sistema del diritto processuale penale , in cui agisce il dlgs 231 01, ed il sistema del diritto penale sostanziale.

Per quanto riguarda l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti si fa presente che la ratio del dlgs 231 01 è quella di affiancare alla tradizionale responsabilità per il reato commesso – responsabilità penale personale, che non può che riferirsi alle persone fisiche, una responsabilità della persona giuridica (o soggetto equiparato), che tende ad un avvicinamento delle persone giuridiche a quelle fisiche,attraverso l’applicazione di due principi fondamentali:
il primo riguarda le disposizioni processuali applicabili e colloca, accanto all’osservanza delle norme specificamente dettate in materia dal capo III, le disposizioni del codice di procedura penale e del dlgs231 01 in quanto compatibili;
il secondo chiarisce e specifica che all’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato. 
Sulla base di ciò la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Non si tratta solo di un principio di economia processuale ma di poter applicare agli illeciti previsti dal decreto un procedimento più penetrante per il particolare tipo di illeciti che comportano spesso un danno diffuso. Visto che l’illecito commesso dalla persona giuridica non può configurarsi come reato dal punto di vista sostanziale per principi generali , esso viene trattato come reato dal punto di vista processuale e l’ente viene trattato processualmente come l’imputato. Dal punto di vista processuale (e l’art.74 è norma processuale, in quanto relativa a come deve essere accertato il danno e come fare intervenire nel processo il colpevole) pertanto sulla base di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento giuridico, che richiede una coerenza tra il processo di accertamento dell’illecito e quello del risarcimento del danno relativo e una corrispondenza tra imputato e parte civile (dove c’è un imputato c’è la possibilità di costituirsi parte civile ) e non sulla base di una non necessaria estensione per analogia, il combinato disposto dell’art. 74 c.p.p e dell’art.185 c.p. è applicabile al caso de quo,in quanto per reato, in relazione all’art.74 c.p.p., norma di procedura penale, deve intendersi il fatto illecito da accertarsi con gli strumenti, le procedure e le garanzie del processo penale. L’illecito amministrativo non è ontologicamente un reato ma è assimilato ad un reato sul piano processuale; non di analogia si tratta ma di assimilazione sulla base delle norme positive.
L’ente è dal punto di vista della sua situazione soggettiva processuale è equiparato all’imputato. L’art. 74 c.p.p. ed ancor più l’art.76 c.p.p. quindi non vengono estesi per analogia perché sono collegati direttamente all’art. 34 del dlgs 231/2001, il quale richiama materialmente tutte le norme che si riferiscono all’ imputato, attraverso gli art. 60 e 61 c.p.p. ed esplicitamente tramite l’art.35. Tale equiparazione del resto è perfettamente logica : si fonda sulla considerazione che gli enti sopra citati hanno una responsabilità diretta nel processo penale, e quindi sono processualmente anche se non penalmente,” imputati”, in virtù del dlgs 231 01.
E’ vero che nel dlgs 231 01 non si parla di parte civile, né si menzionano istituti che normalmente sono attribuiti alla stessa nel processo penale (come la possibilità di chiedere il sequestro ecc.) Ma anche sul piano sistematico le “lacune” di cui sopra hanno una logica spiegazione. Si deve infatti tener conto che il tipo di danno diffuso causato dal fatto oggetto di accertamento, coinvolgente un numero indefinito di soggetti, non permette di concedere in capo ad essi delle situazioni soggettive il cui utilizzo renderebbe estremamente difficoltoso, se non impossibile lo svolgimento del processo (come il sequestro o l’avviso alla persona offesa del decreto di archiviazione o la menzione di tutte le parti offese nel decreto che dispone il giudizio degli enti). Ciò non vuol dire che il legislatore non si sia preoccupato di tutelare l’interesse al risarcimento dei danneggiati in maniera diretta nel processo. La tutela avviene in maniera generale attraverso la norma che prevede di ottenere da parte dell’ente la riduzione o l’esclusione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive ( che sono le più gravi, soprattutto per gli enti economicamente più forti) con il risarcimento ai danneggiati (art. 12 e art. 17). Quindi la ratio generale del dlgs 231 01 è quella di tutelare l’interesse al risarcimento dei danneggiati dal fatto illecito almeno tanto quanto l’interesse alla punizione amministrativa dell’ente.
Il responsabile civile non è parte processuale se non viene citato dalla persona offesa del reato e l’atto di citazione deve essere notificato al P.M . Il responsabile amministrativo ex dlgs 231 01 è parte processuale, indipendentemente dalla citazione della parte civile e viene chiamato in causa direttamente dal P.M.  come responsabile per fatto proprio. Non ha senso quindi né in termini logici né di economia processuale che debba essere citato per prendere parte ad un processo di cui è già parte, né tanto meno che la citazione sia notificata al P.M., visto che lui stesso lo ha già chiamato in giudizio. Anziché scardinare i principi del diritto processuale la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da parte di danneggiati da particolari reati di tipo diffuso tramite la costituzione di parte civile senza dover incorrere nelle spese e nelle formalità burocratiche di inutili autorizzazioni e notifiche a chiamare in causa chi già vi è, ci sembra una ,se non la principale, ratio del dlgs 231 01 de iure condito.
Si tratta di un passo avanti , anche se timido, nell’avvicinare la giustizia ai cittadini sul piano concreto , in attesa della approvazione di una legislazione sulle class actions, di cui il dlgs 23/01 è una timida, seppur significativa anticipazione. Alla giurisprudenza il compito di raccogliere lo stimolo e di non insabbiare il tutto sotto una valanga di formalità burocratiche che gonfiano i fascicoli , procurano spese, producono vertenze sulla regolarità di notifiche inutili, quando nessun diritto sostanziale viene leso. Per fortuna cominciano ad apparire pronunce in tal senso da una parte dalla magistratura di merito. Sono sicuro che anche la Cassazione ,seppure con i suoi tempi, arriverà alle conclusioni qui descritte.


Avv. Giuseppe Tarditi