L’ organizzazione interna del Parlamento europeo

L’ organizzazione interna del Parlamento europeo: i gruppi e lo status del parlamentare

Capitolo 1 Introduzione:

il concetto di parlamento secondo la visione storica, filosofica e giuridica

1.1         Nomen iuris “Parlamento”

“La prima condizione perché un ordine politico sia stabile è la messa a punto delle parole: le cose devono essere chiamate per quello che sono, non per quello che non sono” . Da questa famosa massima di Confucio comprendiamo il valore non solo formale, ma soprattutto ontologico dei termini in generale ed in particolare, nell’economia del nostro discorso, delle componenti di un sistema politico istituzionale. I termini infatti rappresentano il predicato di processi storici, di evoluzione di costumi e di acquisizioni scientifiche ed esprimono talora valori simbolici, percepibili solo all’interno di un determinato contesto etologico[1]. Si ricorda inoltre che le istituzioni umane non esistono veramente se non quando hanno ricevuto un nome[2]. Ragionando a contrario, le istituzioni che hanno ricevuto un nome, esistono realmente e sono identificabili attraverso le proprie denominazioni. In quest’ottica  la massima “nomina sunt consequentia rerum”, può essere rovesciata, nel senso che il nome non deriva solo da un processo storico, ma può esserne anticipatore, assumendo dunque un significato finalistico,  come è successo nel caso del Parlamento europeo, in cui, l’attribuzione all’istituzione assembleare di tale nome, ha giocato un importante ruolo evolutivo,  come si vedrà nel corso di questo lavoro.

Nel campo del diritto l’attribuzione di un nomen, e quindi il nomen iuris ha un’importanza fondamentale, in quanto lo stesso si porta dietro non solo il significato lessicale, ma anche tutto il contenuto che la sua storia e l’elaborazione filosofica ha prodotto intorno ad esso. 

Per quanto riguarda il nome“Parlamento”, tale principio è stato stabilito  dalla stessa Corte Costituzionale italiana che si è preoccupata di delimitare il nomen “parlamento” in alcune sentenze[3], nelle quali si sostiene, come osservato dalla dottrina successiva, che “la questione della denominazione non è di carattere meramente terminologico e formale , ma assume un significato oltre il dato testuale[4]”. Pertanto il nome diviene portatore di “valori costituzionali”[5], quali la democrazia, la rappresentanza e la sovranità nazionale. Il giudice costituzionale innanzitutto ha sostenuto che il legame parlamento – sovranità popolare costituisce un portato di principi democratici rappresentativi, ma non è da considerarsi quale relazione di identità. Successivamente la Corte ha affermato che la peculiare forza connotativa del termine “parlamento” impedisce ogni sua declinazione, intesa a circoscrivere in ambiti più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale, che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dal relativo nomen.

Per capire l’importanza del nomen iuris “parlamento” bisogna rifarsi pertanto all’argomento sistematico, cioè analizzare la portata del concetto, secondo le osservazioni storiche e filosofiche e solo successivamente si dovrà considerare l’argomento lessicale, cioè le definizioni che l’ordinamento giuridico attribuisce alle istituzioni. Pertanto anche questo primo capitolo seguirà tale ordine espositivo. Continua…

Dott. Emanuele Tarditi